Regione Lombardia - ORDINANZA N. 555 Del 29/05/2020
🔴 29 maggio 2020 | AGGIORNAMENTO - CORONAVIRUS 🔴
Regione Lombardia - ORDINANZA N. 555 Del 29/05/2020
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 -
Le disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia sono efficaci dal 1° giugno e hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.
L’Ordinanza prevede anche la riapertura delle seguenti attività:
- centri massaggi e centri di abbronzatura,
- piscine,
- palestre,
- parchi tematici e di divertimento,
- circoli culturali e ricreativi,
- svolgimento di prove e attività di produzione di spettacoli dal vivo, in assenza di pubblico,
- attività di spettacolo, cinema e teatri (a partire dal 15 giugno),
- servizi per l’infanzia e l’adolescenza (a partire dal 15 giugno).
Vengono inoltre aggiornate le Linee guida con le indicazioni operative per le nuove attività in apertura, e ulteriori aggiornamenti per altre attività tra cui:
- musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e altre attività commerciali;
- esperienze formative di tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni all’esercizio dell’attività;
- attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili;
- censimenti e piani di controllo della fauna selvatica, secondo quanto previsto dalla l.r. 26/1993.
→ L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
→ Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire un’autocertificazione.
Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.
→ Il dettaglio negli allegati.
Fonte: Regione Lombardia, https://www.regione.lombardia.it