Dall'Ufficio Anagrafe
IL SINDACO
VISTO l’art.21 della Legge 10 aprile 1951, n°287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall’art.3 della Legge 5 maggio 1952, n°405;
VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n°1441, sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;
R E N D E N O T O
1 – Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n°287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE, o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati a iscriversi, entro il 31 luglio p.v. negli elenchi comunali;
2 – I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza Italiana,
b) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
c) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
d) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
3 – Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario.
b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Maggiori informazioni presso l'Ufficio Anagrafe (Dott.ssa Tiziana Fila - 0376 627235)
VISTO l’art.21 della Legge 10 aprile 1951, n°287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall’art.3 della Legge 5 maggio 1952, n°405;
VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n°1441, sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;
R E N D E N O T O
1 – Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n°287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE, o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati a iscriversi, entro il 31 luglio p.v. negli elenchi comunali;
2 – I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza Italiana,
b) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
c) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
d) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
3 – Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario.
b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Maggiori informazioni presso l'Ufficio Anagrafe (Dott.ssa Tiziana Fila - 0376 627235)