Saldi

I saldi invernali 2006 cominceranno da giovedì 5 gennaio.
Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore al Commercio, Fiere e Mercati, Franco Nicoli Cristiani.
Invariato il resto della normativa: la durata massima è di 60 giorni e i saldi termineranno quindi con la giornata del 5 marzo.
I saldi si configurano come una delle modalità di vendita straordinaria disciplinate con la legge regionale n. 22 del 3 aprile 2000 (in seguito aggiornata con la legge regionale n. 8 del 18 giugno 2003 e con la legge regionale n. 29 del 28 ottobre 2004).
La Regione Lombardia ha anche provveduto a stabilire alcune regole fondamentali per tutelare gli acquisti dei consumatori e per garantire il corretto svolgimento delle modalità di vendita da parte dei commercianti, lasciando ai Comuni il compito di vigilare sulla loro applicazione.
Tra queste, la normativa prevede che:
- il prezzo iniziale debba essere obbligatoriamente esposto;
- sia facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o del ribasso;
- il commerciante non possa indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quelli sopra citati;
- il commerciante abbia l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita;
- il consumatore possa comunque sempre richiedere la sostituzione del prodotto difettoso o vedersi rimborsare il prezzo pagato.
Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore al Commercio, Fiere e Mercati, Franco Nicoli Cristiani.
Invariato il resto della normativa: la durata massima è di 60 giorni e i saldi termineranno quindi con la giornata del 5 marzo.
I saldi si configurano come una delle modalità di vendita straordinaria disciplinate con la legge regionale n. 22 del 3 aprile 2000 (in seguito aggiornata con la legge regionale n. 8 del 18 giugno 2003 e con la legge regionale n. 29 del 28 ottobre 2004).
La Regione Lombardia ha anche provveduto a stabilire alcune regole fondamentali per tutelare gli acquisti dei consumatori e per garantire il corretto svolgimento delle modalità di vendita da parte dei commercianti, lasciando ai Comuni il compito di vigilare sulla loro applicazione.
Tra queste, la normativa prevede che:
- il prezzo iniziale debba essere obbligatoriamente esposto;
- sia facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o del ribasso;
- il commerciante non possa indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quelli sopra citati;
- il commerciante abbia l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita;
- il consumatore possa comunque sempre richiedere la sostituzione del prodotto difettoso o vedersi rimborsare il prezzo pagato.